Morti sul lavoro: la sicurezza nel decreto legge 146/2021 – parte 1

1017: è questo il numero di lavoratori che hanno perso la vita nei primi otto mesi del 2021. Computo che fa registrare un valore in diminuzione rispetto al precedente anno (-1,8%), ma che resta nei fatti un prezzo troppo alto da pagare per un sistema di prevenzione e sicurezza scarsamente considerato, chiamato ad adeguarsi alla spinta tecnologica imposta da Industria 4.0 e alla gestione del rischio pandemico,  sconosciuto al nostro ordinamento fino al 2008 e tornato tristemente d’attualità negli ultimi due anni.

I dati comunicati da Inail su infortuni e malattie professionali prendono in considerazione il periodo Gennaio-Ottobre 2021, e mostrano un quadro tutt’altro che rassicurante: 448.110 sono le denunce di infortunio (+6,3% rispetto al 2020), 1.017 delle quali con esito fatale; 45.395 le patologie da lavoro registrate, il 24% in più dell’anno precedente.

Dati, questi, alla stregua dei quali si fa sempre più stringente la necessità di garantire un ambiente lavorativo più sicuro e confortevole, dove siano rispettati i diritti dei dipendenti e gli obblighi dei datori.

I nuovi provvedimenti

Il 2 dicembre è stato approvato in Senato, con 175 voti favorevoli, l’emendamento del ddl 2426 di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146.

Il testo – collegato alla legge di bilancio 2022 – passa ora alla Camera, il cui compito è di approvarlo in via definitiva, non essendoci i tempi tecnici per eventuali ulteriori revisioni. Il decreto modifica il testo unico con l’obiettivo di garantire in maniera tempestiva una maggiore efficacia di azione all’ispettorato nazionale del lavoro sulle imprese che non rispettano i parametri di prevenzione e sicurezza.

Il D.LGS. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) – Cos’è?

Il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro è il complesso di norme in materia di salute e sicurezza del lavoro proprio del nostro ordinamento. Emanato col decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, costituisce l’apice di un processo di armonizzazione normativa d’impulso comunitario, che ha avuto l’importante merito di aver raggiunto il più alto livello di convergenza tra gli Stati.

Tra gli elementi di evoluzione normativa che hanno portato al conseguimento di tale scopo, assume fondamentale rilievo la direttiva-quadro 89/391/CEE. Questa pone le basi per «l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della salute e sicurezza del lavoratore». Essa  trova inoltre legittimità nell’art. 153 TFUE, in virtù del quale l’UE può adottare atti legislativi in materia. L’unione, in attuazione del suddetto trattato, ha così stabilito requisiti minimi comuni di sicurezza e lasciato agli Stati membri la facoltà di introdurre un grado di protezione maggiore.

Ancora, un importante contributo arriva dal Trattato di Lisbona (2007), che rende la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea vincolante per gli Stati membri in sede di attuazione del diritto dell’Unione.

Contenuto e applicazione del TU 2008

Il Testo Unico delinea un sistema di gestione e sicurezza della salute che ruota attorno al concetto di prevenzione; il datore di lavoro, supportato da una rete di soggetti pubblici, privati, e da un sistema di prevenzione aziendale, deve fare ciò che è necessario affinché vengano garantite la salute e la sicurezza in tutti gli aspetti connessi al lavoro.

Viene elaborato, quindi, un concetto aperto, inclusivo e dinamico di rischio lavorativo; rispetto al quale si pone l’obiettivo primario di pervenire a una gestione completa e integrata di tutti i rischi professionali, tenendo conto della particolarità del lavoro, dell’esperienza e della tecnica.

Il decreto comprende tutte le tipologie di rischio e si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici. Destinatario è il lavoratore, autonomo e subordinato, e i soggetti ad esso equiparati; più in concreto, si riferisce a tutti gli individui che possono trovarsi assoggettati al rischio generato dall’organizzazione produttiva. Importante anche l’apertura che ne deriva a lavoro flessibile, prestazioni occasionali e lavoro agile. Sempre esclusi rimangono invece gli addetti ai servizi domestici e familiari, i quali godono solamente di un diritto di informazione sui rischi.

Garanti della sicurezza e altri protagonisti del sistema aziendale

La struttura organizzativa aziendale si fonda su una rete di soggetti garanti, costituita tipicamente dal datore di lavoro, dal dirigente e dal preposto; i quali assolvono, oltre al controllo posto sull’attività e l’ambiente lavorativo, a un reciproco dovere di vigilanza. In particolare, il preposto assume rilievo in relazione alla specifica collocazione nel sistema di prevenzione; è, infatti, la figura più prossima alle fonti di rischio, e rappresenta un interlocutore necessario tra i lavoratori e l’azienda per la concreta attuazione del piano di sicurezza.

A completamento della squadra aziendale, c’è il sistema di prevenzione e protezione (SPP), organizzato dal datore prioritariamente all’interno dell’azienda; esso è coordinato da un responsabile (RSPP) nominato dallo stesso datore, in quanto possessore di capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Infine, troviamo il medico competente (MC), il quale, specializzato in medicina del lavoro, esercita l’importante funzione di sorveglianza sanitaria, all’interno della quale rientra anche la verifica dell’idoneità allo svolgimento della mansione da parte del lavoratore.

Documento per la sicurezza: la valutazione dei rischi

Tra gli obblighi principali del datore di lavoro c’è la valutazione del rischio. Attività preliminare alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è lo strumento fondamentale che permette al datore di lavoro di individuare le misure di prevenzione e protezione e di pianificarne l’attuazione, il miglioramento e il controllo.

Seguendo le linee guida poste dalla normativa dell’Unione Europea, è necessario valutare tutti i rischi, con particolare riguardo a quelli da stress-lavoro correlato, a quelli derivanti da differenze di genere o legati allo specifico contratto di lavoro, elementi spesso sottovalutati.

Nel corso dello svolgimento della procedura, il datore deve necessariamente servirsi della collaborazione del RSPP e del medico competente, previa consultazione col rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS); per le imprese più piccole o con minor rischio di infortuni e malattie professionali, è invece possibile l’utilizzo di procedure standardizzate, semplificative di quella tipica.

Il DVR

La valutazione dei rischi si conclude con la redazione del DVR. Il documento, per il quale il legislatore ha previsto un contenuto minimo, contiene una rendicontazione dell’attività di valutazione. È un documento dinamico, che deve essere obbligatoriamente aggiornato attraverso il rinnovo della procedura, almeno una volta all’anno o ogni volta che ci sia una modifica alle condizioni di base del processo produttivo, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.

Deve inoltre essere necessariamente conservato in azienda, in formato cartaceo o elettronico; e deve presentare data certa sottoscritta dal datore, dal RSPP, dal medico competente e dal RLS. Infine, può essere richiesto dallo stesso RLS nell’adempimento delle sue funzioni; egli può infatti ricorrere all’impugnativa presso l’autorità competente, qualora ravveda delle inosservanze.

Cosa cambia col decreto fiscale?

Le modifiche apportate dal DL 146/2021 al TU del 2008 sono volte al potenziamento dell’attività ispettiva e di vigilanza in materia di sicurezza, con l’obiettivo primario di garantire maggior coordinamento tra i soggetti ad esse deputati. Tra gli interventi più importanti si inserisce quello di contrasto al lavoro in nero, da sempre fonte di enormi problemi nel nostro paese, sia sul piano fiscale che prevenzionistico. Si abbassa infatti la soglia di sospensione dell’attività lavorativa in caso di numero di lavoratori non in regola, che passa dal 20% del personale dipendente al 10%.

Viene poi rafforzato l’ambito di competenza dell’ispettorato del lavoro, il quale può contare su un importante ampliamento dell’organico e un ingente investimento sulle strumentazioni informatiche utili allo svolgimento dell’attività. Rivisitato anche il ruolo del Servizio Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP), in modo da garantire una maggiore partecipazione all’attività di vigilanza, con particolare riguardo alla condivisione delle informazioni sulle sanzioni applicate alle aziende non in regola tra gli enti preposti.

Inasprite, infine, le sanzioni per le aziende colpevoli di gravi inadempimenti; l’attività è sospesa fino al completo ripristino delle regolari condizioni di lavoro, al quale deve seguire il pagamento di una somma di importo variabile, in relazione alla gravità dell’inadempimento. Ulteriori modifiche sono state previste in ambito di congedo parentale, quarantena, lavoratori fragili e cassa Covid; con specifico riguardo ai problemi di sicurezza legati alla pandemia.


FONTI

P. Tullini, “Introduzione al diritto sulla sicurezza del lavoro”, ebook.

Inail

Eu-Osha

Europarlamento

Senato

Biblus-net

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