Arte e Costituzione: gli articoli 9 e 33

La Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore nel 1948, illustra nei primi dodici articoli i principi fondamentali, tra cui il pluralismo e lo sviluppo della persona; l’articolo 9 e l’articolo 33 garantiscono l’importanza sociale del nostro patrimonio culturale: infatti la libertà dell’arte e della scienza sono i due poli che la costituzione sancisce come inalienabili e necessari per l’esistenza di una democrazia moderna.

Articolo 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Questi i due commi dell’articolo in questione, il quale nasce sulle macerie del Regime fascista, dove Stato e cultura erano considerati l’uno compenetrante dell’altro. Proprio per questo motivo, il soggetto è la Repubblica, intesa come l’insieme di tutte le sue componenti. Sebbene il Ministero dei Beni Culturali nasca nel 1974, l’obiettivo della norma è chiaro: promozione e tutela devono andare insieme per il progresso civile, sia della comunità che del singolo cittadino. Un articolo che si pone a metà strada tra l’essere una norma manifesto e una norma ridondante ma, in questo caso, la natura costituzionale esiste proprio in virtù del fatto che essa pone un obiettivo di tipo sociale.

Lo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e tecnica sono considerate come necessità che uno Stato moderno deve avere. Il quadro storico di questa norma tuttavia aiuta a comprenderne gli obiettivi. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, in Italia, il tasso di analfabetismo riguardava circa 6 milioni di italiani; e quindi i padri costituenti hanno stabilito che la cultura fosse un necessario strumento di emancipazione. Patrimonio e cultura, quindi, come elementi fondamentali per liberare le masse e per fare in modo che queste non venissero più assoggettate da nessuna forma di totalitarismo, proprio in virtù del principio basato sul fatto che se il popolo non possiede gli strumenti critici per analizzare la realtà, è più manipolabile.

Proprio qui risiede la volontà di porre l’obiettivo di una cultura libera da ogni intercessione statale. Un investimento sulle future generazioni, alle quali è stato consegnato l’obbligo della tutela. Tutela che spetta allo Stato come Repubblica, ossia come soggetto di pubblica utilità. Il paesaggio e il patrimonio storico e artistico sono di chi ne usufruisce e di chi se ne arricchisce moralmente. Repubblica e non Stato proprio per garantire la pluralità di interventi in materia anche delle regioni; una Costituzione quindi che prevede una maggiore presenza degli enti territoriali, come poi accadrà nel 2001 con la riforma del Titolo V.

Le due direttrici dell’articolo 9: Promozione e Tutela

Promozione e Tutela sono i due fini e i due status che garantiscono la sopravvivenza del nostro patrimonio. Se la Promozione è riferita alla cultura e alla ricerca tecnica e scientifica, la Tutela riguarda espressamente il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico. Queste due direttrici sono state recepite nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio nel 2004, dove sono inserite nei principi fondamentali insieme alle attività di Gestione e di Valorizzazione.

La Tutela, secondo il Codice, è l’insieme di tutte quelle attività volte a riconoscere e a proteggere il bene ai fini della fruizione, un compito che spetta alla Repubblica e ai suoi organi. La Promozione, invece, nel Codice rientra sotto il termine di Valorizzazione; e viene intesa come l’insieme di ogni azione di promozione e sussistenza che lo Stato e gli enti privati eseguono sul bene culturale, sempre ai fini della fruizione. Come si può leggere fin dalla Carta Costituzionale, la fruizione è lo strumento primario per fare in modo che a tutti i cittadini sia garantito l’accesso al patrimonio della Nazione, ai fini di consentire il raggiungimento dello sviluppo personale e morale.

Ambiente e paesaggio, il futuro dell’articolo 9

Di recente, l’articolo 9 ha un terzo comma figlio della spinta ecologista che abbiamo avuto negli ultimi trent’anni:

Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Questo nuovo comma sottolinea due cose: primo, la natura in divenire della nostra Costituzione e secondo, che l’ambiente, e tutto ciò che gli è connesso, necessità di maggiore tutela. L’articolo 9 in questo modo aggiunge e rafforza i suoi obiettivi e sottolinea l’importanza dell’ambiente per la collettività. Rafforzare il concetto della Tutela ambientale è un gesto importante, che responsabilizza i cittadini e soprattutto l’azione della Repubblica in materia. Una Tutela quindi che è sia attuale che collettiva, dove il rispetto del patrimonio naturale è inteso sia come elemento essenziale sia come caratterizzante del senso civico della una nazione.

Articolo 33

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole
statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione,
senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono
la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi
di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio
professionale.

Leggendo il primo comma si potrebbe trovare un conflitto con l’articolo 9 esistente tra libero insegnamento e sviluppo della cultura avanzato dalla Repubblica. In realtà non è così. Se l’articolo 9 parla di promozione della cultura, l’articolo 33 menziona il libero insegnamento e la libera ricerca. Quindi, la Repubblica si presenta non come strumento di azione ma di garanzia alla libertà di espressione per tutti i cittadini. L’articolo 33 va letto come una norma che garantisce la libertà del cittadino nei confronti dello Stato, una libertà che però riguarda la sola espressione artistica.

Articolo 21 e articolo 33

Leggendo la Costituzione, il cittadino si imbatte in un altro articolo che disciplina la libertà di pensiero e di stampa. Infatti, sebbene l’articolo 33 afferma la libertà dell’insegnamento e vieta un’arte di stato, l’articolo 21 proclama la libertà di espressione e di divulgazione. A questo punto potremmo chiederci: c’è bisogno dell’articolo 33, nonostante la presenza dell’articolo 21? La risposta è affermativa, vediamo perché.

La motivazione è che i padri costituenti volevano garantire la libera creatività all’uomo d’arte e di scienza, in quanto l’articolo 21 pone limiti alla libertà di opinione nell’ultimo comma. Qui, infatti, viene imposto il divieto di pubblicare e/o eseguire manifestazioni che sono contrarie al buon costume. Ecco che allora la presunta ridondanza dell’articolo 33 si risolve nel riconoscimento della completa autonomia del fenomeno artistico perché l’artista utilizza mezzi e fini diversi da tutti, attraverso una comunicazione personale che ha regole proprie.

Tuttavia, anche l’articolo 33 ha i suoi limiti. Sebbene questo proclami la piena libertà del pensiero scientifico, il limite nasce dalla considerazione della dignità umana, nella tutela dei minori e dei fragili. La frontiera delle biotecnologie ha fatto avanzare costantemente la ricerca scientifica negli ultimi anni, ma il rispetto dell’integrità umana e i diritti della salute devono essere posti in primo piano rispetto ai valori della scienza e della tecnica. Da qui, infatti, l’obbligo del consenso informato per i trattamenti medici e le procedure che garantiscono la sperimentazione dei farmaci.

L’articolo 9 e l’articolo 33: insieme per lo sviluppo sociale

L’articolo 9 e l’articolo 33 sono considerati insieme e l’uno conseguente l’altro, in quanto figli della Costituzione e dei valori fondamentali che questa sancisce. Sviluppo della persona e della collettività, dignità umana e uguaglianza educativa sono tra questi; e i due articoli in questione sono fondamentali per lo sviluppo di una cultura libera. Il dirigismo degli enti pubblici o l’iniziativa di politiche culturali che non hanno come obiettivo il promuovere lo sviluppo della conoscenza sono azioni che possono colpire la libertà della cultura. La cultura è libera solo se è promossa e supportata dalla Stato e se viene tutelata da influssi negativi come il mercato, una comunicazione errata e una sua forzata strumentazione a fini politici.

Nella considerazione del fatto che il profitto economico non è sovrapponibile allo sviluppo culturale, la democrazia sancita dalla Costituzione consegna alle istituzioni pubbliche un ruolo attivo nella gestione delle politiche culturali. Queste, a partire dalle linee ministeriali, sono volte a preservare la memoria ereditata dalle generazioni precedenti e a offrire l’impulso per lo sviluppo di nuovi sistemi e affermazioni culturali. Solo in questo modo si rende libera la cultura dalle imposizioni di Stato e di mercato; è quindi importante come la Repubblica, tutelando e promuovendo lo sviluppo della cultura e del patrimonio storico artistico, svolga una azione di garanzia e non di indirizzo. O meglio, un indirizzo che si risolve nella garanzia delle libertà sancita dalla stessa Costituzione.

In conclusione, le autorità politiche e statali hanno il compito di perseguire, attraverso l’arte e la scienza, la crescita del pluralismo culturale, scolastico e scientifico. Tutto questo perché la Repubblica ha l’obiettivo e il dovere di formare culturalmente tutti i cittadini al fine di renderli veramente liberi.

 


Fonti

altalex.com

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

Costituzione della Repubblica Italiana

edizioni.simone.it

Michele Ainis, Mario Fiorillo, L’ordinamento della cultura, Milano 2003.

Mario Fiorillo, Arte e Scienza, Enciclopedia Giuridica del Sole 24 ore, Vol. I, Milano 2008.

Credits

Copertina

 

 

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