Prevenzione o vendetta? La funzione sociale della pena

Ogni società si fonda sullo strumento delle pene. Anzitutto si fonda sulle leggi, beninteso; ma ogni legge esiste perché presuppone un’eventuale trasgressione, di conseguenza deve presupporre anche una pena per il trasgressore. Quale sia lo scopo della pena sembrerebbe ovvio: far sì che la legge venga rispettata. Eppure c’è un risvolto ulteriore, un secondo aspetto che non ci si può permettere di trascurare.

Le teorie sulla funzione della pena

Le cosiddette “teorie della pena”, che si interrogano sulla questione, possono essere grosso modo distinte in due macro-insiemi: c’è il filone preventivo, che valuta la pena nella misura in cui riesce da una parte a impedire al criminale di compiere altri crimini, dall’altra a intimidire il resto dei cittadini dissuadendoli da quel crimine; ma c’è anche il filone retributivo, che concepisce la pena essenzialmente come un sorta di “risarcimento” per le vittime, un male inflitto al criminale per “compensare” al male da lui commesso. Sarebbe in effetti un po’ miope illudersi che una pena abbia un significato totalmente e puramente preventivo. L’effettuarsi della pena, per definizione, è posteriore al consumarsi del delitto; e il fatto che un delitto sia avvenuto implica che quel delitto, almeno quel delitto, non è stato prevenuto. Nel suo saggio Sulle regole, Gherardo Colombo osserva che “la parola pena esprime esattamente il concetto secondo cui la sanzione per chi viola i diritti altrui deve essere in primo luogo sofferenza”.

Per capire in che rapporto la prevenzione e la retribuzione si contendano il predominio della funzionalità della pena, può essere utile prendere in esame il procedimento punitivo senza dubbio più controverso: la pena di morte.

La pena di morte nel mondo

Fino a un mese fa erano 39 gli stati USA ad avvalersi della pena di morte, oggi sono 37. La svolta abolizionista intrapresa prima dal Colorado (23 marzo) quindi dalla Virginia (24 marzo) rappresenta certamente un evento epocale, ma soprattutto mette a nudo in che misura questo tipo di condanna continui a ricoprire un ruolo concreto presso svariate società. È infatti curioso osservare come la conversione di questi due governi, se considerata a livello globale, non abbia apportato letteralmente alcun cambiamento: la federazione degli Stati Uniti d’America, in un’ottica internazionale, rappresenta un’unica nazione, dunque, finché anche uno solo dei suoi stati persisterà a usare la pena di morte, la federazione intera rimarrà tra le 56 nazioni del mondo che ne fanno uso. Una somma che, peraltro, non annovera quelle 28 dove non avvengono esecuzioni da anni ma dove comunque la procedura resta ufficialmente in vigore. Tutt’altro che una pratica d’eccezione, tutt’altro che una fissa ostinata di una manciata di governi. Persino in Italia l’attrattiva di questa possibilità penale continua a fare proseliti, tanto che ormai la percentuale di cittadini che sarebbero favorevoli a un suo ripristino ha superato il 40%.

Attecchisce sempre meno la riflessione sulla paradossalità di un sistema che condanni un omicidio con un omicidio, quella riflessione innescata quasi tre secoli fa da Cesare Beccaria col suo trattato Dei delitti e delle pene e poi ravvivata con forza dalla polemica di Victor Hugo. Non ci si lascia più incantare da quella che si reputa vuota retorica, sfruttata per dissimulare un pavido, astratto buonismo.

Gli svantaggi preventivi della pena di morte

In realtà, tanto Beccaria quanto Hugo calibrano le loro arringhe su ragionamenti che di astratto e retorico hanno ben poco, tanto meno di pavido. È anzi con pragmatica lucidità che i due pensatori portano a galla gli svantaggi sociali della pena di morte, smascherandone soprattutto l’inadeguatezza preventiva.

L’espediente impiegato da Beccaria nella sua argomentazione è talmente appropriato che, di fatto, darà inizio alla scienza della criminologia: il giurista milanese finge di calarsi nel punto di vista di un uomo che sta per darsi al crimine, e procede a trascriverne i pensieri. Questo ipotetico delinquente accetta con serenità il rischio della morte, in quanto il patibolo è solo un istante, e la paura di un eventuale istante di dolore non riesce a dissolvere la prospettiva di un durevole susseguirsi di felici scorribande:

Vivrò libero e felice per qualche tempo coi frutti del mio coraggio e della mia industria, verrà forse il giorno del dolore e del pentimento, ma sarà breve questo tempo, ed avrò un giorno di stento per molti anni di libertà e di piaceri.

L’autore contrappone l’“intensione” (intensità) dello spasmo della morte all’“estensione” (continuità) della sofferenza dell’ergastolo (da lui definito, con dura concretezza, “schiavitù perenne”): stringere i denti per resistere alla fulmineità della prima è più facile che tollerare la reiterata continuità della seconda, proprio come è sempre preferibile strappare un cerotto anziché tirarlo via lentamente. Se l’intento è dare al popolo una dimostrazione di ciò che spetta a chi travalica la legge, quindi, ha più senso avvalersi del “lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà”, cioè l’esempio di un uomo in catene, piuttosto che del “terribile ma passeggero spettacolo della morte di uno scellerato”, cioè l’esecuzione capitale.

Certo, senza dati concreti a suffragarle, queste resterebbero le chiacchiere di uno spocchioso illuminista. Però i dati ci sono: un’indagine decennale, condotta su 11 nazioni che hanno abolito la pena di morte, ha registrato che all’anno dell’abolizione è quasi sempre seguito un calo del tasso di omicidi. Soltanto uno degli stati interessati, la Georgia, ne ha inizialmente sperimentato un aumento non trascurabile, salvo poi rilevare anch’essa un loro brusco precipitare.

Ad ogni modo, l’efficacia preventiva di una pena non si esaurisce unicamente nella sua deterrenza. Altro parametro altrettanto primario è il suo potere di allontanare il reo dalla società, di scindere il criminale dal resto della comunità per impedirgli di nuocere ancora. E sotto questa luce non ci sono dubbi, strategie più valide di un’iniezione letale non se ne trovano. Solo la morte rimuove definitivamente una persona dalla faccia della terra. Ma proprio questa irreversibilità, se da un lato può rassicurare, dall’altro non può fare a meno di raccapricciare. La vicenda di un uomo accusato e condannato nonostante la sua innocenza non è soltanto un cliché di cinema e letteratura, è anche un cliché della realtà. Dal 1973 ad oggi negli USA sono stati in 167 ad essere prima incarcerati e solo in seguito riconosciuti innocenti e rilasciati; inutile precisare che non sarebbe mai stato possibile riscattarli se fossero già stati mandati a morte.

Peraltro, come fingersi ciechi di fronte a un ulteriore agghiacciante risvolto di questa sentenza irrevocabile? Ogni condanna a morte non coinvolge un solo individuo, bensì si abbatte su tutta una pluralità di uomini e donne. È Hugo che, con la sua straordinaria sensibilità per tutti i “miserabili”, si sforza di assumere una visione d’insieme e ne parla con più convinzione: eliminare una persona significa inevitabilmente arrecare un danno incolmabile e irrimediabile a tutti i suoi cari. E allora lo Stato, se in virtù di una qualche logica del taglione ne uscirebbe pulito, finisce in verità per trasformarsi Egli stesso in malfattore.

Il riconoscimento del bisogno di vendetta

Al cospetto di tutte queste considerazioni, la perseveranza a caldeggiare la pena di morte non può che configurarsi come proposito di “controbilanciare” il male commesso dal criminale, infliggendogli un male in risposta: la funzione retributiva a cui si accennava in partenza. Nel suo saggio Revenge, Justice and Law il prof. Steven Eisenstat sostiene una vera e propria “moralità della vendetta” e richiama significativamente un’asserzione di Robert Solomon: “se la punizione non soddisfa più la vendetta, se ignora non solo i diritti ma i bisogni emotivi delle vittime del crimine, allora la punizione non soddisfa più il suo scopo primario“.

Come negare questo “diritto”, come negare questo “bisogno emotivo” di vendetta a una vittima di stupro o al parente di un assassinato? Il sottotitolo dello scritto di Eisenstat si fa carico di un programma preciso: Riconoscere il Desiderio di vendetta della vittima come giustificazione della punizione. “Scopo primario”, “giustificazione della punizione”… Una simile possibilità di interpretazione non è certo da contemplare con leggerezza: se una società si basa sulle leggi, e se leggi si basano sulle pene, allora il fatto che una pena si identifichi soprattutto con una vendetta implicherebbe che è innanzitutto sulla vendetta che si fonda una società.

Si provi comunque, anche solo per assurdo, ad assumere davvero questa sete di vendetta come parametro decisivo nella valutazione dell’efficacia di una pena. Il “risarcimento emotivo” sarà tanto maggiore quanto più intensa sarà la sofferenza arrecata al reo; ebbene, se è proprio vero quello che afferma Beccaria e che ci restituiscono i dati, se è proprio vero che l’interminabile agonia della prigione è ben peggiore dell’effimero attimo del decesso, allora anche su questo versante la soluzione più idonea resterebbe quella di isolare e rinchiudere.

D’altra parte, proprio questa attestata brutalità del carcere, questo suo facile prestarsi all’incarico di istituzione vendicatrice, deve inevitabilmente sfociare in una nuova consapevolezza: pena di morte o no, non è da escludere che viviamo già in una società della vendetta. Si potrebbe obiettare che la priorità del sistema penitenziario è correggere, rieducare, riabilitare i detenuti, una missione tutt’altro che vendicativa nei loro confronti. Ma c’è ormai motivo di credere che, se ancora auspicano alla correzione e alla rieducazione, le sbarre e le catene hanno sostanzialmente fallito: l’ex magistrato Gherardo Colombo parla di alcuni casi in cui la galera diventa “una vera e propria scuola di delinquenza”, in cui soprattutto i giovani (ritenuti, in genere, i soggetti più facilmente riorientabili) cominciano a sentire il bisogno di emulare le “imprese” degne di nota di altri criminali, così da acquistare “prestigio, rispetto e potere”. Quanto alla riabilitazione, al reinserimento del reo nella società, Colombo constata che la reclusione si esaurisce solo apparentemente tra le mura della cella: anche una volta rilasciato, il reo resta marchiato a vita e destinato all’emarginazione.

Un mondo senza punizioni

Non è un caso che non siano in pochi a chiedere a gran voce l’abolizione del carcere, con lo stesso fervore di coloro che osteggiano la pena di morte. Per di più, secondo l’autodefinitosi rivoluzionario Riccardo D’Este, sarebbe illogico compiere questo passo senza spingersi ancora oltre:

Un pensiero abolizionista coerente non può limitarsi a preconizzare l’abolizione di ogni carcere “formale” (diremmo murario) ma deve proporsi anche la soppressione di quelle forme di carcere immateriale, diffuso, che comunque rimandano alla prigionia ed al controllo sociale.

Si tratterebbe pertanto di: abolire non solo le carceri, ma ogni forma di prigionia, non solo tutte le prigionie ma le sanzioni penali che le determinano, non solo le sanzioni penali ma le leggi da cui necessariamente discendono”.

È a dir poco faticoso immaginare un mondo privo di punizioni, per non dire che si tratta di una fantasmagorica assurdità. Quale sarebbe l’alternativa? Una prevenzione intesa come controllo totale, con telecamere ad ogni angolo e agenti onnipresenti? Anche supponendo possibile una vigilanza così performante, è da capire se i cittadini sarebbero veramente disposti a questo baratto: immolare la libertà in nome della sicurezza. Le ondate di malcontento da lockdown degli ultimi 12 mesi, ad esempio, parrebbero bisbigliare una smaccata incompatibilità con tale visione.

Ad ogni buon conto, risulta chiaro che interrogarsi sul ruolo che la pena ricopre (o deve ricoprire) significa inciampare in una delicata problematicità. Non è neanche detto che districare questo nodo sia fattibile; tuttavia, se si vuole almeno sperare di riuscirci, è indispensabile che ciascuno sia consapevole della duplice natura di ogni punizione, e che si rivolga la domanda: meglio il gusto di un male avvenuto ma vendicato, o meglio la gioia di un male scongiurato?

FONTI

G. Marinucci e E. Dolcini, Manuale di diritto penale, Giuffrè, 2015

Gherardo Colombo, Sulle regole, Feltrinelli, 2016

www.repubblica.it

www.repubblica.it

www.amnesty.it

www.censis.it

www.iranrights.org

Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, RCS, 2010

Victor Hugo, Contro la pena di morte, RCS 2011

papers.ssrn.com

Riccardo D’Este, Abolire il carcere, ovvero come sprigionarsi, Nautilus, 1990

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