Le Associazioni culturali in Italia

Le Associazioni Culturali, in genere apolitiche e apartitiche, sono costituite da volontari che si dedicano principalmente alla divulgazione e alla valorizzazione culturale. Le attività che possono svolgere spaziano in tanti campi diversi e sono spesso utilizzate per attività formative e puramente educative. In molti casi, inoltre, gli associati si ritrovano solamente per il piacere di condividere tra loro le passioni che li accomunano. Dunque definire nello specifico di cosa si occupino le associazioni culturali non è molto semplice, in quanto si trattano di realtà collettive, variegate, ma comunque generalmente senza scopo di lucro. Infatti, spesso un’Associazione agisce nel campo del volontariato, a scopo benefico e nell’ambito del sociale per contribuire a vario livello alla promozione della cultura e dell’interesse, partecipando all’organizzazione di attività e manifestazioni culturali, aiutando dal punto di vista operativo e quali partner dell’evento. Sono, dunque, delle Associazioni No Profit generiche, che non hanno precise normative di riferimento che le istituiscano formalmente ma si rifanno alle norme del Codice Civile e della legge fiscale (Tuir) relative agli Enti Non Commerciali.
Possono essere principalmente di due tipi:

  • Non riconosciute – non devono avere necessariamente un patrimonio da gestire e vengono create tramite un atto costitutivo senza aver bisogno di nessun tipo di forma particolare.

  • Riconosciute – devono necessariamente scrivere un contratto di associazione e deve essere autenticato presso un notaio, successivamente si deve richiedere il riconoscimento da parte del capo dello stato e viene definita una persona come “persona giuridica”, che detiene il potere sui soci e anche le maggiori responsabilità.

Come si forma un’Associazione
Gli elementi essenziali per la costruzione di un’ Associazione sono: la costituzione di un gruppo fondatore, che può andare da un minimo di 3 persone ad un massimo non specificato e la creazione di uno statuto e di un atto costituivo.
Ovviamente la normativa a cui riferimento è quella che concerne gli enti non commerciali. Infatti le associazioni (in particolare quelle culturali) fanno parte della macro-categoria delle associazioni no profit generiche. E tale tipo di associazioni non hanno una normativa specifica ad hoc a loro dedicata, così come invece avviene per le onlus, le associazioni dilettantistiche sportive e quelle di promozione sociale, oppure per le organizzazioni di volontariato. Altra cosa che le differenzia da tutte le altre associazioni è che, a partire dal 2016, possono ricevere il 2X1000 dell’Irpef, se rientrano nella lista stilata dal Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo (Mibact).
Una volta creata formalmente l’associazione, occorre darle valenza giuridica con la registrazione che avverrà presso l’Agenzia delle entrate. Poi si procederà con l’autenticazione di tutta la documentazione, a partire dall’atto costitutivo appunto, ma senza bisogno di ricorrere ad un notaio. Per la registrazione vi sono dei costi fissi da sostenere, tra cui quello dell’imposta di bollo. Come per qualsiasi società, è possibile aprire una partita iva per l’associazione; è, inoltre, possibile ottenere delle quote derivanti dalla suddivisione di eventuali utili provenienti da sponsor pubblicitari, aprendo un conto corrente su cui verranno versati tali ‘ricavi’. Se i soci fondatori devono essere almeno tre, per poter ricoprire le cariche ‘minime’, un’associazione può avere anche un tesoriere (addetto alla contabilità, per così dire, al rilascio di ritenute d’acconto e quant’altro).
L’associazione potrà cominciare ad operare subito dopo la registrazione, a seguito della quale si otterrà anche un codice fiscale.

Gli organi costitutivi di un’Associazione
Ogni associazione ha i suoi organi operativi, con le rispettive cariche, tra cui: il presidente, il consiglio direttivo, il collegio dei revisori e l’assemblea dei soci. Ognuno di essi assume dei ruoli che vengono assegnati e stabiliti a priori sin dall’inizio, così come la durata della carica stessa.
Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione, anche da un punto di vista giuridico ed è responsabile in prima persona di ciò che accade all’associazione; se essa ha dei debiti e non riesce ad estinguerli, il presidente (e il Consiglio direttivo con lui) dovranno provvedere personalmente, poiché i creditori sono autorizzati a rifarsi su tutto quanto possiede. Infatti il presidente e il consiglio direttivo solitamente rimangono in carica per lo stesso periodo. Il Presidente non può prendere decisioni autonomamente e individualmente, ma solo collettivamente, e queste devono essere approvate congiuntamente ma mai singolarmente. Inoltre è suo compito firma i contratti a nome dell’associazione, che rappresenta, di cui fa le veci ed è l’esponente (a meno che non deleghi, volontariamente, terzi).
Il consiglio direttivo, con a capo ovviamente il presidente che dà piena attuazione alle scelte deliberate, è l’organo ‘esecutivo’ vero e proprio nella gestione dell’attività dell’associazione ed è composto da un minimo di tre membri (ossia presidente, vicepresidente e segretario, che verbalizza le riunioni), fino ad un massimo di undici membri. Il consiglio direttivo è in possesso di tutta la documentazione dell’associazione, compresi i verbali delle riunioni; di norma è previsto che i membri del consiglio si incontrino almeno una volta al mese (o anche un paio). Per ogni riunione ci sarà il relativo verbale che, come per la convocazione della riunione, deve rispettare i dettami dello statuto. Il verbale deve contenere il programma di tutti i punti all’ordine del giorno, l’elenco dei presenti e le loro relative firme, una breve relazione in cui sia fatto il sunto di tutto quanto ci si è detti e si è convenuto, con tanto di esito delle votazioni in caso di elezioni o altre circostanze.

Si occupa, in particolare, dei seguenti aspetti:

  • dell’aspetto economico-finanziario;

  • del tesseramento dei nuovi soci;

  • del rendiconto contabile annuale, con annessa relazione di riferimento, del bilancio; oltre ad approvare il programma definitivo di attività annuali;

  • è il consiglio direttivo che poi tiene i rapporti con altri enti o banche per trovare finanziamenti e sponsorizzazioni;

  • sarà, infine, sempre il consiglio direttivo a firmare i contratti con i dipendenti assunti.

Il Consiglio direttivo, inoltre, convoca (con circa due settimane d’anticipo, circa 15 giorni prima) anche l’Assemblea dei soci, cui aderiscono tutti i soci membri e che si riunisce almeno una volta l’anno. Nella convocazione, il Consiglio fornisce informazioni circa la data, il luogo, l’orario e l’ordine del giorno della riunione dell’Assemblea dei soci.
Il ruolo dell’Assemblea è fondamentale, perché elegge il Consiglio direttivo, approva il programma delle iniziative e il rendiconto contabile annuale e relativa relazione finale, tanto che può decidere come destinare le risorse disponibili. Tutte le decisioni, ovviamente, devono essere approvate a maggioranza dei voti; mentre per quanto riguarda la presenza dei soci, se nella prima convocazione deve essere presente la maggioranza di loro, nella seconda convocazione no. Il suo ruolo è fondamentale anche perché è decisivo in situazioni centrali: sia se si voglia o vi sia necessità di cambiare lo statuto (che deve avvenire a maggioranza con almeno i tre quarti dei soci presenti), sia se venga sciolta l’associazione (su volontà di almeno i tre quarti degli associati) e quindi si debba individuare il soggetto addetto alla liquidazione della stessa.

Come si redige lo statuto di un’Associazione culturale passo dopo passo
Lo statuto dell’associazione culturale deve essere redatto per iscritto. Al suo interno bisogna specificare:

  • la denominazione dell’associazione;
  • l’oggetto sociale;
  • il rappresentante legale dell’associazione;
  • l’assenza di fini di lucro e l’impossibilità di dividere i proventi dell’attività tra gli associati, anche indirettamente;
  • l’orientamento a principi di democrazia e uguaglianza delle norme sull’ordinamento interno;
  • la previsione degli stessi diritti per tutti gli associati;
  • che le cariche sociali sono elettive;
  • la previsione di un rendiconto economico-finanziario obbligatorio le cui modalità per l’approvazione devono essere predeterminate;
  • che gli associati o i partecipanti devono avere pari diritto di voto per approvare e modificare lo statuto e i regolamenti e per nominare gli organi direttivi dell’associazione;
  • la previsione della libera eleggibilità degli organi amministrativi, l’operatività del principio del voto singolo e la sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti, assieme ai criteri di ammissione ed esclusione;
  • la previsione di idonei criteri e forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle deliberazioni dei bilanci o rendiconti;
  • l’intrasmissibilità delle quote e dei contributi associativi (ad eccezione del trasferimento a causa di morte) e la loro rivalutabilità;
  • la previsione delle modalità di scioglimento, con obbligo di devolvere il patrimonio alla cessazione dell’associazione ad enti che perseguono la stessa finalità.

Una volta redatti per iscritto atto e statuto, è necessario richiedere il codice fiscale dell’associazione: la richiesta va effettuata da una persona delegata presso un ufficio locale dell’Agenzia delle entrate, tramite compilazione del modello AA5/6, oppure tramite raccomandata. Ottenuto il codice fiscale, bisogna registrare atto e statuto presentando all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate:

  • il modello 69 (reperibile presso il sito web dell’Agenzia delle Entrate), da compilare in duplice copia;
  • due originali dell’atto da registrare o, in alternativa, un originale e una fotocopia;
  • una marca da bollo da 16 euro ogni 4 facciate o 100 righe ( con data di emissione non successiva alla stipula);
  • il modello di pagamento F23 per l’imposta di registro, in cui vanno inseriti:
    • all’interno del campo 6, “ufficio o ente” va inserito il codice dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate dove si intende effettuare la registrazione;
    • all’interno del campo 9, la causale RP (registrazione atto privato);
    • all’interno del campo 11, il codice tributo 109T;
    • all’interno del campo 13, l’importo dell’imposta di registro da versare, pari a 200 euro.

Solo se l’associazione intende effettuare delle operazioni rilevanti ai fini Iva, dovrà presentare il modello AA7/10 per l’apertura della partita Iva ed iscriversi al REA presso la Camera di Commercio: gli adempimenti sono ora effettuati in modo unificato con la Comunicazione Unica.
Deve essere poi presentato, entro 60 giorni dalla costituzione, il modello Eas, che serve a comunicare i dati fiscalmente rilevanti all’Agenzia delle entrate.
Il modello Eas è reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e deve essere ripresentato ogni qualvolta si verifichino variazioni dei dati fiscalmente rilevanti, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Il modello può essere trasmesso solo telematicamente: la mancata trasmissione è ravvedibile, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, pagando una sanzione di 258 euro. Sono comunque esonerati dalla trasmissione del modello alcuni tipi di Associazione, come quelle di volontariato, le Onlus, e i  patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali.

L’esperienza dell’Associazione Cor Habeo

Per capire più nel concreto di cosa si occupa un’Associazione culturale scopriamo il lavoro di Cor Habeo, con sede ad Altamura (Bari). Questa Associazione, registrata nel gennaio 2016, è apolitica e senza scopo di lucro e nasce con lo scopo di promuovere attività che rispondano alle esigenze del territorio e con la  volontà di creare occasioni di aggregazione sociale e di stimolo per la cittadinanza. La speranza è quella di avvicinare i cittadini al sapere, alla curiosità per la cultura e di stimolare, attraverso incontri, eventi e progetti, l’amore per l’arte, la cultura, la letteratura, la scienza ma anche l’economia e il diritto. L’Associazione è  variegata al suo interno: nel direttivo e nell’Assemblea dei soci sono presenti cittadini compresi tra i 18 e i 30 anni di età e ciò permette un vivace e proficuo scambio di idee e di interessi.
Cor Habeo è sicuramente un’Associazione culturale che opera a 360°, organizzando progetti aperti ad un pubblico adulto ma anche a bambini e a ragazzi. Alcuni dei progetti più interessanti sono “Il mio amico cane”, rivolto agli alunni delle classi seconde di tutte le Scuole Primarie e realizzato in collaborazione con l’ANPANA (Associazione nazione protezione animali natura e ambiente) e il centro veterinario “Barus”.  Il progetto ha l’ obiettivo di portare i bambini delle scuole elementari a contatto con i cani, per imparare a conoscerli e amarli, il tutto con l’aiuto di personale esperto.
Un altro interessante progetto organizzato da Cor Habeo è “Le macchine di Leonardo”: a 500 anni dalla morte del grande Leonardo da Vinci, l’Associazione, in collaborazione con il Museo “Leonardo da Vinci” di Firenze e la dott.ssa Stefania de Toma, presenta una suggestiva mostra in cui verranno esposte 22 tra le più celebri invenzioni di Leonardo. Le macchine, realizzate in legno e metalli, sono a grandezza naturale e ripropongono fedelmente i progetti del grande Genio. La visita è guidata ed è possibile, inoltre, prenotare dei veri e propri laboratori didattici per le scolaresche di primo e secondo grado: i bambini costruiscono con i LeoLego e, alla fine della mostra, il “progetto” giudicato più bello riceverà un premio.
L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Altamura, la collaborazione della Polizia Locale e della Proloco di Altamura e grazie al sostegno del Consiglio Regionale Della Puglia, Banca Popolare di Puglia e Basilicata e varie aziende locali, sta riscuotendo un successo fantastico, dimostrando come sia possibile, con impegno ed entusiasmo, avvicinare la cittadinanza alla cultura.


Credits:

Copertina by Lo Sbuffo

 

 

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