La corte costituzionale è stata chiamata recentemente a decidere su una questione di legittimità del reato di favoreggiamento e reclutamento della prostituzione, anche se questa è volontariamente e consapevolmente esercitata. La consulta si è espressa nella conferma di una norma prevista dalla legge Merlin, in vigore dal 1958, per cui prostituirsi è lecito, ma non lo è aiutare in alcun modo le persone a vendere il proprio corpo e di trarre guadagni dalla prostituzione altrui.
La legge n. 75 della senatrice Lina Merlin, esponente del Partito Socialista Italiano (P.S.I.), più nota come legge sulle “case chiuse”, fu approvata dopo dieci anni di iter parlamentare e ostruzionismo sia da parte della maggioranza sia dall’opposizione. Il dibattito, che si trascinò per tutti gli anni Cinquanta (la proposta di legge della Merlin era del 1948), vide schierarsi personalità di rilievo, contrarie e scettiche nei confronti della proposta, come gli intellettuali Benedetto Croce, lo scrittore Dino Buzzati e Pietro Nenni allora segretario del P.S.I. Lo scontro nella società civile fu rappresentato in ambito giornalistico da un giovane Indro Montanelli che, nel 1956, pubblicò un pamphlet Addio Wanda!, in cui si scagliava in modo aggressivo contro il progetto della Merlin. L’anno precedente era stato pubblicato dalla stessa Merlin insieme alla giornalista Carla Voltolina, moglie del futuro presidente Sandro Pertini, il libro Lettere dalle case chiuse, che tramite testimonianze dirette di prostitute faceva emergere il fenomeno nei suoi risvolti più squallidi e rappresentava le condizioni di oppressione delle donne nelle cosiddette “case di tolleranza”.
La legge, che passò anche grazie alla tenacia parlamentare di un gruppo di senatrici, decretò la chiusura delle case e introdusse i reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, ma non intaccò i diritti di libertà individuale in ambito sessuale. Non si trattava di una battaglia contro la morale, ma per la difesa dei diritti delle donne di liberarsi dal giogo della prostituzione e di cancellare la legittimità di stato su tale mercificazione del corpo. Le nuove norme si ponevano contro il sistema delle case chiuse in cui le prostitute erano soggiogate ad un sistema di schiavitù istituzionalizzata, spesso sotto la paura del ricatto e confinate ai margini della società.
La prostituzione come tale, compiuta da donne e uomini maggiorenni e non sfruttati, rimase quindi un atto legale, come diritto e libertà personale inviolabile garantita dalla costituzione. La legge Merlin, nei fatti, voleva solo liberare la prostituzione dalla vigente forma di legalità statale che autorizzava lo sfruttamento del sesso, richiamandosi a nuovi comportamenti e a una nuova etica nei rapporti sessuali. Un approccio che ritroviamo nelle stesse dichiarazioni, oggi alquanto retoriche ma per l’epoca molto innovative, della Merlin:
«Sviluppiamo la coscienza sessuale del cittadino: aprite ai giovani i campi sportivi per esercitare gli sport; moltiplicate gli alberghi della gioventù e spianate le vie dei monti e dei mari, anziché lasciare i giovani affollare i vicoli della suburra in attesa del loro turno dietro la porta del lupanare. Fate che non imparino dalla malizia del compagno più esperto come si genera la vita, ma fate che imparino dall’insegnamento scientifico quanto essa è bella e sacra nel fremito delle piante e degli animali, uomo compreso, che la rinnovano nell’amore!»
A distanza di oltre sessant’anni, in una società contemporanea in cui i costumi sessuali sono completamente cambiati, parlare ancora di case chiuse appare ormai anacronistico anche se continua ad essere un leitmotiv ricorrente nella propaganda di alcune politiche populiste. La prostituzione femminile e maschile è oggi rappresentata in gran parte dal fenomeno delle/degli escort, gigolò o accompagnatrici/accompagnatori che popolano un mondo che viaggia sul Web e in cui l’iniziativa del singolo può trovare una collocazione “professionale”. Si tratta ovviamente di una “prostituzione high class” di chi riceve in casa o in abitazioni affittate una variegata clientela maschile, ma sempre di più anche femminile, appartenente a tutti i gruppi sociali e che pagano per avere del sesso.
Oltre a questa discreta e libera modalità di fruizione del sesso, esistono ovviamente anche altre realtà dove prostituirsi non è una libera scelta ma la conseguenza di pesanti condizionamenti e situazioni di disagio, in cui maggiore è la povertà e più forte diventa la costrizione. In queste condizioni si riduce drasticamente la libertà di scegliere quando e con chi lavorare, di rifiutare un cliente e difendersi dagli abusi, di sfuggire dalle negoziazioni e dai compromessi con gli intermediari e dai racket della criminalità organizzata. Il divario tra chi sceglie questa professione e la esercita liberamente in proprio e chi lo fa in modo coatto o per necessità, presenta una serie di sfumature in cui è difficile trovare una linea netta di demarcazione tra queste due situazioni opposte.
I flussi migratori degli ultimi decenni hanno alimentato il fenomeno della prostituzione da parte di donne provenienti dalle aree più povere del mondo verso i paesi più ricchi, in cui il bisogno economico gioca un ruolo nel traffico illecito e nello sfruttamento di persone da parte di organizzazioni criminali che trasformano l’apparente iniziale volontà di queste persone in vincoli di schiavitù. È necessario continuare ad opporsi contro questo tipo di violenza sommersa nei confronti di quei soggetti che, intrappolati nella rete della prostituzione organizzata, ne sono soggiogati in modo quasi irreversibile.
La legge Merlin, quindi, nata soprattutto per la difesa della parte più debole del fenomeno della prostituzione, risulta ancora attuale nella sua impostazione così come confermata nella sentenza della Consulta, coinvolta su richiesta della Corte d’appello di Bari, nell’ambito del processo contro l’imprenditore Giampaolo Tarantini per le escort portate in casa di Silvio Berlusconi. La sentenza, infatti, ha respinto i dubbi di illegittimità costituzionale nel caso di prostituzione volontaria nella parte in cui la legge Merlin sanziona chi recluta, agevola o sfrutta persone che hanno scelto liberamente di prostituirsi.
Fatto salvo il principio della libertà di autodeterminazione sessuale e di utilizzo del proprio corpo per “prestazioni professionali”, la conferma posta dalla corte fa da barriera al tema delle case chiuse la cui riapertura di fatto sposterebbe la criminalità dalle strade alle case sotto la tutela legale e le regole di uno stato che, ovviamente, acquisirebbe un’altra cospicua fonte di tassazione. Le motivazioni legate alla possibilità di regolamentazione del fenomeno della prostituzione sommersa, della tutela sanitaria dei soggetti, oltre che alle questioni di ordine pubblico e sicurezza sociali, affascinano comunque il populismo dei vantaggi pratici di chi sostiene la riapertura delle case. Tuttavia, come per il gioco d’azzardo anche il piacere dei corpi non riprenderebbe la sua antica formula di sfruttamento e abuso legalizzato?
Tiziano Arrigoni, Lina Merlin: non solo case chiuse, La Bancarella, Piombino, 2008.
Julia O’Conel Davidson, La prostituzione, trad. di P. Testai, Dedalo, Bari, 2001.