Le unioni civili in Italia

L’unione civile è il termine con cui nell’ordinamento italiano si indica l’istituto giuridico di diritto pubblico, simile ma non uguale al matrimonio, comportante il riconoscimento della coppia formata da persone dello stesso sesso e finalizzato a stabilirne diritti e doveri reciproci. Tale istituto estende alle coppie omosessuali una parte consistente dei diritti e dei doveri previsti per il matrimonio, incidendo sullo stato civile della persona.

Dopo un percorso travagliato lungo quasi trent’anni, da circa due anni l’Italia si è data una regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e di disciplina delle convivenze omosessuali ed eterosessuali. Il progetto regolatore delle unioni civili e delle convivenze, che prende il nome da Monica Cirinnà, senatrice del Partito democratico e prima firmataria, è infatti entrato in vigore dal 5 giugno 2016 con la Legge n. 76 del 20 maggio 2016, denominata “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.

Questo importante e in parte rivoluzionario evento della recente storia del Diritto di Famiglia in Italia, si era ormai reso necessario a seguito della condanna da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo (CEDU) di Strasburgo e dei moniti rivolti al legislatore da parte della Corte costituzionale, per la mancanza di regolamentazione della materia. Si tratta, quindi, di una normativa destinata a determinare consistenti modifiche culturali e nel costume del nostro paese e ad avere larga applicazione nel sociale, con conseguenti ricadute, altrettanto ampie, nella giurisprudenza.

Nonostante gli aspetti positivi della legge, l’argomento unioni civili ha diviso l’Italia in due fazioni contrapposte: le persone a favore delle coppie omosessuali e i sostenitori della famiglia tradizionale “legittima”. Parlando di unioni civili, tuttavia, non ci si riferisce solo alle coppie omosessuali, ma anche alle coppie di fatto eterosessuali, vale a dire persone conviventi legate da vincoli affettivi ed economici ma non unite in matrimonio. Il ddl Cirinnà ha infatti cercato di regolamentare non solo i diritti delle coppie gay ma anche quelli delle coppie eterosessuali non sposate. Tuttavia, i punti più controversi della legge, oggetto di continue battaglie fra gli opposti schieramenti sono stati l’approvazione della famiglia omosessuale e la possibilità di questa nuova formazione di poter avere figli.

In questo dibattito ancora attuale è sempre in primo piano il mito della famiglia tradizionale, ma la domanda che ci si pone è se ancora esista un concetto di famiglia tradizionale. Il concetto di famiglia e l’istituto del matrimonio sono infatti fenomeni in continua evoluzione anche se in Italia procedono con una maggiore lentezza rispetto ad altri paesi europei ed occidentali. La peculiarità italiana, infatti, è in parte dovuta anche a ragioni storiche relative ai costumi della nostra società fortemente influenzata dalla moralità conservatrice e dall’influenza della chiesa cattolica. Tali aspetti rilevanti hanno, di fatto, ritardato l’attuazione di adeguate regolamentazioni rispondenti alle crescenti esigenze sociali.

In Italia più che altrove questo processo evolutivo è stato spesso accompagnato da scontri e conflitti sociali, religiosi e di classi politiche, anologamente a quanto avvenuto durante gli anni Settanta, per la legge sul divorzio o quella sull’aborto. Una situazione condizionata dalle forti resistenze al cambiamento di costume e dai diffusi pregiudizi anacronistici sostenuti da ordinamenti ancora in vigore fino agli anni Ottanta, come quelli della legge Rocco sul “delitto d’onore”, dello stupro e del matrimonio riparatore. Solo nel 1981, infatti, venne abolita la facoltà di cancellare il reato di violenza sessuale attraverso un successivo “matrimonio riparatore”, insieme alle ignobili attenuanti del “delitto d’onore”, che legittimava ogni possibile violenza sulle donne. Il matrimonio riparatore era, per legge, la possibilità di cancellare una violenza sessuale come reato e di “lavare l’onore” di chi l’aveva subita, insieme alla sua intera famiglia.

Franca Viola fu, nel 1965, la prima donna italiana a denunciare uno stupro. La sua storia e tutto il dibattito che ha generato, insieme ai successivi cambiamenti delle nostre leggi, fanno parte di un lento cammino dell’Italia –  verso un paese che rispetti i diritti delle donne – che ancora non si è concluso. Basti pensare che lo stupro, in Italia, per legge, è solo dal 1996 che viene considerato un reato contro la persona, e non un oltraggio alla morale. Questa norma stava a dire che il corpo di una donna non era esattamente di sua proprietà, una sua violazione, era dunque un fatto legato alla morale sociale, non alla sua persona. Tuttavia, nonostante i diritti acquisiti, i traguardi raggiunti, la violenza contro le donne e il femminicidio rimangono ancora un problema reale e in continuo incremento.

A partire quindi da queste tardive conquiste sociali si è iniziato a discutere di unioni civili, dei diritti degli omosessuali, di famiglia allargata e di convivenze, fino ad arrivare alla legge Cirinnà del 2016. Rispetto al matrimonio, la legge Cirinnà non fa cenno né all’obbligo di fedeltà né a quello di collaborazione del menage casalingo. Gli obblighi reciproci, derivanti dall’unione civile e a carico delle parti, riguardano principalmente la coabitazione, l’assistenza morale e materiale, la possibilità del regime di comunione dei beni e della successione. Inoltre, dalla bozza originaria della legge, è stata stralciata la “Stepchild Adoption”, ossia la possibilità della adozione del figlio del coniuge basata sul consenso del genitore biologico e sull’approvazione del Tribunale dei minori. Questa parte del decreto legge è stata tra le più discusse perché il testo finale della legge prevede che, in una coppia omosessuale, solo uno dei due partner potrà effettivamente diventare genitore biologico di un eventuale figlio.

Questo punto controverso apre inoltre una serie di interrogativi anche sulle modalità attraverso cui potrebbe avvenire il concepimento. Connessi al tema dell’unione rimangono in campo aperto gli altri temi importanti quali le inseminazioni artificiali, la questione dell’utero in affitto e la possibilità di adozione di bambini da parte di uno dei due partner o di entrambi, oppure dell’adozione dei figli di uno dei partner. Temi, che comunque, sono tutti rimasti irrisolti.

Queste distinzioni di contenuti e definizioni giuridiche tra matrimonio tradizionale e unioni civili, e lo stralcio delle importanti questioni relative all’adozione, sono di fatto il compromesso politico ottenuto al fine dell’approvazione della legge. Essa, infatti, pur nella sua necessità e utilità attuale, si presenta ancora una volta come un tardivo ed anacronistico tentativo di adeguarsi ad alcune pressanti esigenze sociali e di costume riguardanti aspetti pratici, morali e personali dei cittadini.

Tornando al tema del matrimonio e della “famiglia di fatto” come istituzione e costume, la legge Cirinnà, a differenza di quanto successo per esempio in Francia con la legge del 1999 dei PACS (Pacte civil de solidarité, che ha esteso tout court alle coppie omosessuali gli stessi diritti del matrimonio delle coppie eterosessuali), ha di fatto creato due specie di “famiglie di diritto”, in aggiunta a quella esistente fondata sul matrimonio e a cui fa riferimento l’art. 29 della costituzione e il codice civile.

Sotto l’etichetta comune di “famiglia di fatto“, sono state infatti assimilate le unioni omosessuali e le convivenze eterosessuali definite come “formazioni sociali” unificando lo status di coppia eterosessuale che decide di non sposarsi e quella della coppia omosessuale a cui in passato era vietato di sposarsi.

Ma in tutte queste formazioni giuridiche e nelle leggi, che con i loro vantaggi e le loro carenze le sostengono, il focus principale su cui si concentra l’attenzione è sempre quello del diritto e poco si esprime sull’amore che nel codice, infatti, non compare mai come parola o come concetto. Al conflitto permanente tra diritto e amore fa invece riferimento Stefano Rodotà, nel suo libro Diritto d’amore“. I protagonisti di questo saggio non sono solo il diritto e i sentimenti ma anche la politica, con l’esplicito riferimento ad alcune vittime – nel passato le donne, oggi gli omosessuali – che guidano il cambiamento in atto da tempo.

Il tema affrontato da Rodotà è quello della necessità di affrancarsi dai modelli giuridici fino ad ora accettati e non più prevalenti come il modello del matrimonio monogamico, indissolubile ed eterosessuale. La sua proposta è quella di andare oltre le attuali formazioni sociali nella prospettiva di legalizzare, sulla base esclusiva del fondamento amoroso, tutte le formazioni diverse dal matrimonio monogamico, le quali, fondandosi sul sentimento dell’amore, hanno necessità di una adeguata protezione giuridica. In questa ottica e nella prospettiva multirazziale-culturale delle nostre società, dovrebbero quindi essere legalizzate e regolamentate anche tutte le unioni non convenzionali.  Ossia, esempi come la poligamia (poliandria e poliginia), il poliamore, che ammette la possibilità che una persona abbia più relazioni intime sentimentali e/o sessuali, contemporaneamente, nel pieno consenso di tutti i partner, i matrimoni a tempo determinato che stanno spopolando nella Città del Messico o il matrimonio temporaneo come pratica propria dell’islam sciita.

In conclusione e in accordo con la posizione di Rodotà,  molti pensano che il cammino verso l’uguale dignità dei diritti delle coppie etero e omosessuali non possa fermarsi alla legge Cirinnà. È necessario andare oltre il concetto della famiglia tradizionale e di quella “di fatto” per cercare di comprendere le direzioni in cui le relazioni sociali e il sistema familiare si stanno espandendo nella vita reale. Sicuramente occorre tutelare l’aspetto giuridico del diritto delle varie tipologie di relazioni amorose e familiari ma vanno prese in considerazione anche tutte le nuove modalità di unione tra gli individui delle nostre società moderne. Sempre più emergenti sono infatti quelle forme articolate e non convenzionali di relazione sociale che abbiano come fulcro e valore prevalente le dinamiche dei sentimenti e dell’amore. Detto altrimenti, è l’amore che deve muovere le scelte, politiche giuridiche e sociali come suggerito nella visione progressista e nelle parole di Rodotà:

“…l’amore è una ricerca e il diritto d’amore è l’individuazione di uno strumento grazie al quale la ricerca può concretamente svolgersi. Parlare di diritto d’amore, non serve per attribuirgli una legittimazione, di cui non ha bisogno e che ritrova in sé stesso. Significa scoprire un modo per individuare il proprio dell’amore, mettendolo continuamente a confronto con altre parole che esprimono una opposizione o una negazione: discriminazione, disuguaglianza, sopraffazione, disprezzo e, infine, egoismo individuale e sociale. Perché l’amore evoca altre parole – reciprocità, uguaglianza, dignità, rispetto, solidarietà – che avvicinano e non allontanano, che non scavano fossati. E sono parole che, grazie anche al diritto d’amore, invadono le istituzioni e ne divengono una componente ineliminabile…”.

FONTI:

Monica Cirinnà, L’Italia che non c’era, Fandango Libri, Milano, 2017

Stefano Rodotà, Diritto D’amore Laterza Roma-Bari 2015  

 

                                                        

 

 

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