Cosa accomuna diritto costituzionale italiano ed indiano

È difficile immaginare di riuscire a definire un tratto di comunanza tra due Nazioni così lontane come Italia e Unione Indiana: queste si presentano infatti apparentemente slegate da ogni possibile interazione in virtù di numerosi aspetti, primo fra tutti l’oggettiva lontananza geografica, così come la notevole disparità territoriale tra le due (il territorio italiano corrisponde infatti a circa 1/10 di quello dell’Unione Indiana). Anche la storia dei due Paesi mal si presta a comparazioni e all’individuazione di elementi affini, rappresentando l’India una delle più grandi democrazie post-coloniali del ‘900 mentre l’Italia conosce una storia di indipendenza ed autodeterminazione decisamente più consolidata. Benché a questi fattori di diversità si possano inoltre aggiungere lingue, etnie e culture diverse, seguendo un approccio squisitamente giuridico Italia e India presentano, a livello costituzionale, svariati elementi di contatto e di sovrapponibilità.

Per poter meglio comprendere cosa accomuna questi due Paesi, occorre soprattutto affidarsi al Documento che, per eccellenza, racchiude al suo interno il fondamento, la struttura, l’essenza e l’esistenza stessa di questi ordinamenti giudici, vale a dire le rispettive Carte Costituzionali. L’importante tributo delle Carte Costituzionali per entrambe le Nazioni è da ricondurre, in primo luogo, alla loro peculiare funzione unificatrice, attraverso le quali i rispettivi membri delle Assemblee Costituenti hanno inteso tracciare i primi importanti passi in direzione di uno Stato unito, pervaso da un comune sentimento di appartenenza, dalla volontà di superare le divisioni (dell’epoca fascista in Italia, dell’epoca coloniale in India), dal desiderio di istituire uno Stato forte, presente, ben articolato ed al riparo dalla minaccia di futuri disordini.

I due testi possono definirsi “coetanei”, dato che la Costituzione italiana è entrata in vigore nel 1948 e quella indiana nel 1950, opere lungimiranti dell’ingegno dei rispettivi costituenti. Entrambi gli scritti presentano da subito specifiche peculiarità, quali lunghezza, programmaticità e previsioni di garanzie costituzionali. Soffermandosi sul primo di questi elementi, vale a dire la lunghezza dei documenti, la Costituzione indiana si è certamente meritata l’appellativo di “Costituzione più lunga del mondo”, con i suoi 395 articoli e 12 allegati; allo stesso modo, anche il testo italiano, costituito da 139 articoli e le diciotto disposizioni transitorie, certamente incarna il requisito della lunghezza. Entrambe i testi possono poi essere definiti programmatici, poiché al loro interno contengono i principi generali dell’ordinamento, dettagliate informazioni circa la composizione ed il funzionamento delle istituzioni previste, un nutrito decalogo dei diritti riconosciuti e tutelati così come dei doveri di ogni cittadino, nonché forti elementi di apertura verso l’internazionalità, ravvisabili ad esempio nell’articolo 10 Cost. Italiana così come all’articolo 253 Cost. Indiana.

Vi è di più: i testi costituzionali, composti in periodi pervasi, tra l’altro, anche da una notevole intensità emotiva ed in un clima di spiccata solennità, riescono ad esprimere i più profondi valori e principi che hanno guidato i costituenti nel corso dei lavori di redazione. Questi elementi si possono riconoscere, ad esempio per il testo italiano, nella ferma volontà di superare gli orrori collegati al flagello della seconda guerra mondiale così come nell’impegno rivolto all’intenzione di impedire il reiterarsi di simili situazioni di governo, permettendo allo stesso tempo di scorgere il più profondo impegno nel garantire giustizia, libertà e rappresentatività. A sua volta, il testo indiano permette di riconoscere chiaramente la volontà dei costituenti di giungere ad una vera e propria innovazione, una concreta “rivoluzione sociale”, da perseguire attraverso l’impegno dello Stato nell’abbattimento di ogni tipo di barriera od ostacolo che si possa presentare ad ogni singolo cittadino, al fine di giungere ad un uguaglianza formale ma, soprattutto, sostanziale; si riscontrano poi il forte orientamento nella garanzia dei diritti fondamentali del cittadino, il riconoscimento e la tutela di tutte le minoranze che caratterizzano la struttura socio-culturale indiana.

Al fine di proteggere, conservare e rendere effettivi i dettami costituzionali individuati sopra, così come i documenti nella loro interezza, entrambe le Costituzioni presentano al loro interno le opportune previsioni di garanzia a salvaguardia e tutela dell’ordinamento costituito; tale fondamentale onere viene incarnato dalla Corte Costituzionale in Italia e dalla Corte Suprema Federale in India. I due testi ricalcano concretamente anche l’elemento della rigidità costituzionale, vale a dire la previsione di specifiche procedure, di diversa entità e gravosità a seconda del tipo di modifica da apportare, al fine di procedere alla revisione del contenuto delle Costituzioni stesse; tuttavia, risulta opportuno ricordare l’esistenza di specifici elementi dell’ordinamento i quali non sono passibili di revisione o modifica di alcun genere, riferendosi in particolare nell’impossibilità di modificare, in entrambe gli ordinamenti, la forma repubblicana.

Da un punto di vista pratico, entrambi gli ordinamenti presentano al loro interno la ben nota tripartizione dei poteri, opportunamente regolamentati nei testi costituzionali, come ad esempio la previsione di autonomia ed indipendenza nel ramo giurisprudenziale e di meccanismi di responsabilità dell’esecutivo nei confronti delle camere di rappresentanza del popolo (articolo 94 Cost. italiana, articolo 75 Cost. indiana). Si ricordi, al riguardo, che il Presidente della federazione indiana, benché venga investito di specifici poteri in casi di emergenza o di crisi, in periodi di normalità presenta i medesimi poteri e funzioni di un comune capo dell’esecutivo.

La rappresentatività politica è certamente l’elemento di spicco dei due ordinamenti, che per il contesto indiano risalgono alla volontà di garantire la più ampia rappresentatività a tutte le minoranze linguistiche, etniche e religiose del territorio, mentre nello spazio italiano derivano dal recente passato monopartitico dell’epoca fascista, il quale aveva imposto la censura di ogni forma di pluralismo politico. La rappresentatività e la partecipazione politica si manifestano quindi nella florida presenza di partiti di ogni genere ed estrazione, e nella possibilità di questi di prendere parte nell’importante gioco politico nazionale (e federale).

Benché occorra ricordare che l’Italia sia giuridicamente configurata quale Stato regionale mentre l’Unione Indiana si articola in uno Stato Federale, entrambe gli ordinamenti presentano l’importante elemento del decentramento amministrativo, vale a dire la ripartizione delle competenze legislative su tre diversi livelli, al fine di “alleggerire” e “demandare” la gestione di specifiche competenze (anche queste, opportunamente definite all’interno delle Costituzioni) tra livello centrale/statale, al quale generalmente spetta la legislazione in ambiti riguardanti l’intero territorio ed il rapporto dello Stato con l’esterno, passando poi per il livello intermedio (regioni in Italia, Stati nazionali in India), finendo con il livello locale (Province, municipalità, dipartimenti).

Fondamentale appare poi l’introduzione, all’interno dei testi costituzionali, di nutriti decaloghi dei diritti riconosciuti e tutelati dagli ordinamenti: questi, all’interno della Costituzione italiana, attribuiscono al cittadino diritti e corrispondenti doveri; citandone alcuni a titolo esemplificativo, si evidenziano la tutela di diritti quali libertà di pensiero e parola, di domicilio, di riunione ed associazione, libertà personale ed alla vita, libertà religiosa, parità di genere. Allo stesso modo, il testo indiano contiene uno specifico bill of rights, suddiviso al suo intero in specifiche macro-aree afferenti le sfere del diritto all’eguaglianza ed alla libertà personale, diritto a non subire indebito sfruttamento della persona, diritti culturali ed all’istruzione, diritto alla tutela in sede costituzionale. Vengono infine garantiti e tutelati, in entrambi gli ordinamenti, le minoranze culturali, etniche, linguistiche e la libertà di culto e professione religiosa.

Sembra quindi possibile tracciare una sottile linea di comunanza giuridica tra due Stati così diversi a prima vista; l’umanità pervade i principi ispiratori e gli elementi fondamentali di entrambe gli ordinamenti giuridici, i quali, da oltre sessant’anni, godono di buona salute e cercano costantemente di garantire tutela e sovranità a tutti i propri cittadini, nonché agli individui in quanto tali.

Fonti:
AMIRANTE, L’India, in Diritto Costituzionale Comparato, AA.VV., Editori Laterza, 2014,
Costituzione Italiana
Costituzione dell’Unione Indiana

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