Il testamento biologico è legge

Il 14 dicembre scorso il Senato ha approvato definitivamente la legge sul testamento biologico e sul consenso informato. Come suggerisce il giurista Luca Benci, di fatto non ci troviamo di fronte a una legge rivoluzionaria, poiché si tratta della regolamentazione di due principi introdotti precedentemente per via giurisprudenziale dalle sentenze Massimo (consenso informato) ed Englaro (testamento biologico). Con questa legge il diritto all’interruzione delle terapie non sarà più subordinato alla decisione di un giudice, ma potrà (e dovrà) essere applicato direttamente dalle strutture sanitarie.

Consenso informato – Tramite il consenso informato, la legge stabilisce che ognuno ha il diritto “di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informato in modo completo, aggiornato e comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici ed ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”. Il consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento dal paziente che potrà decidere di interrompere il trattamento anche dopo averla iniziata. Nel caso in cui la persona coinvolta non volesse ricevere informazioni sul proprio stato di salute potrà indicare un familiare o un fiduciario che verrà messo al corrente del suo stato di salute e potrà esprimere il consenso o il rifiuto alle terapie proposte dal personale sanitario.

DAT – Le Disposizioni anticipate di trattamento sono lo strumento che consentirà ad ogni persona di “esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari” in previsione di una eventuale futura incapacità di esprimere la propria opinione. Nutrizione e idratazione artificiali sono ritenuti a tutti gli effetti trattamenti sanitari. La legge sul testamento biologico prevede che tutti i maggiorenni capaci di intendere e di volere possano dare queste disposizioni e possano nominare un fiduciario che li rappresenti nel caso in cui non dovessero più essere in condizione di esprimersi. L’indicazione del fiduciario potrà essere revocata in qualsiasi momento e lo stesso fiduciario potrà scegliere di rinunciare alla nomina. La legge prevede inoltre che nel caso in cui dovessero essere scoperte “terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione (delle Dat, ndr), capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di  vita” le disposizioni potranno essere disattese dal medico che si confronterà con il fiduciario per effettuare delle nuove valutazioni. Nel caso dei minorenni il consenso informato è espresso dai genitori o dai tutori legali tenendo conto della volontà del minore (in relazione al suo grado di maturità).

Il medico dovrà adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente anche in caso di rifiuto del consenso informato al trattamento da lui indicato. La legge sancisce inoltre che in caso di malati in fase terminale il medico dovrà “astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati” e in presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari potrà ricorrere, in accordo con il paziente, alla sedazione palliativa profonda.


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