di Marco Danza
Il primo febbraio scorso, a Vasto, si è consumato l‘omicidio di un giovane del luogo, Italo D’Elisa. Si è trattato di una vendetta privata ai danni del ventiduenne vastese da parte di Fabio Di Lello, abitante del luogo e marito della donna uccisa nel luglio del 2016 in un incidente stradale. Alla guida del veicolo, che procurò la morte della donna, vi era la giovane vittima del vedovo omicida.
Dal giorno della morte della moglie, Fabio Di Lello è stato progressivamente consumato dalla disperazione e dalla depressione, non accettava la perdita della propria amata a causa di un tragico e terribile incidente stradale avvenuto tra il motorino di lei e l’automobile guidata da Italo D’Elisa. Non vi era giorno che l’uomo non si recasse alla tomba della defunta moglie. Nel frattempo le perizie hanno avevano stabilito come il giovane, il quale al momento dello scontro non si era astenuto dal prestare soccorso alla vittima, non risultasse essere sotto effetto di sostanze stupefacenti, alcool o andasse a una velocità incredibilmente elevata. Per questo motivo, il ventiduenne al momento era ancora in attesa della prima udienza davanti al gup con l’accusa di omicidio stradale colposo oltre al risarcimento dei danni alla famiglia della vittima. Fabio Di Lello, tuttavia, il primo febbraio, in pieno dì, ha freddato con tre colpi di pistola Italo, diffidando degli organi di giustizia ritenuti dal reo inefficienti.
La vendetta di Fabio nei confronti della persona, che gli aveva portato via la propria metà, rappresenta un gesto estremo compiuto da uomo ormai privo di lucidità e straziato dal dolore tanto da far germogliare in lui rabbia e follia. Nonostante ciò, rimane un atto da condannare nel profondo in quanto non produce altro che ulteriore sofferenza. La via della giustizia privata non deve essere elevata a modello, poiché significa trasgredire la legge e non rispettare i poteri e le funzioni degli organi competenti e garanti del rispetto delle regole. Fabio dovrà rispondere di omicidio doloso, delitto che prevede la pena della reclusione non inferiore a ventuno anni. Per queste ragioni non si deve alimentare nella maniera più assoluta un pensiero comune di diffidenza verso il potere di giudiziario, il quale con le giuste modalità e i corretti termini svolge il proprio lavoro.