Matrimonio riparatore: il passato dell’Italia, il presente della Turchia?

In Turchia una proposta di legge è stata ritirata a causa delle innumerevoli proteste. L’accusa era quella di voler introduire nella legislazione il matrimonio riparatore. In Italia la legge fu abrogata nel 1981.

La proposta di legge in Turchia

Nella notte tra il 17 e il 18 novembre, il parlamento turco ha approvato in lettura preliminare un disegno di legge che avrebbe consentito il rilascio di adulti colpevoli di aver avuto rapporti sessuali con minori, a patto che questi sposassero le vittime. La legge però è stata ritirata, anche a causa delle numerose proteste nel centro di Istanbul e sul web (con l’hashtag “lo stupro non può essere legittimato”) di coloro che erano convinti che tale legge depenalizzasse i casi di abuso sessuale su minori. Secondo gli oppositori, questa legge avrebbe introdotto nell’ordinamento turco il cosiddetto “matrimonio riparatore”. Ma di cosa si trattava effettivamente? Era un’invenzione, una novità turca? Non è così e fino a poco meno di 40 anni fa questa pratica era presente anche nel codice penale italiano. La proposta di legge turca, che escludeva comunque la possibilità di rilascio nei casi in cui l’atto fosse stato commesso con forza, minacce o altre restrizioni fisiche o psicologiche sul consenso, è stata avanzata dal partito filo-islamico AKP del presidente Erdoğan.

I problemi della legge

I promotori hanno sostenuto che questa misura non avrebbe legalizzato lo stupro, ma avrebbe regolarizzato le numerose situazioni di matrimoni composti da una minorenne e un maggiorenne, molto diffuse soprattutto nel sud-est del Paese e nelle aree rurali, dove la legge è poco conosciuta e dove vengono spesso conclusi matrimoni combinati dai parenti. In Turchia, infatti, l’età minima legale per contrarre matrimonio per maschi e femmine è 18 anni e questo fa sì che ogni rapporto sessuale tra un adulto e un minore sia considerato un abuso sessuale. È abbastanza indubbio che i timori degli oppositori non fossero infondati, anche perché non era chiaro come potesse essere garantita alla minorenne la piena libertà di testimonianza sull’effettivo consenso al rapporto, senza costrizioni e influenze di alcun tipo. Per molti questa è stata l’occasione per affermare ancora una volta che la Turchia è un Paese retrogrado, che non ha le carte in regola per entrare a far parte dell’Unione Europea, e per convincersi del fatto che sia ancora troppo arretrata nella tutela dei diritti umani.

Il matrimonio riparatore in Italia e l’abrogazione

Davanti all’esempio della Turchia, la mente corre veloce alla storia dell’Italia. Studiando il testo originario del codice penale italiano, il codice Rocco, promulgato durante l’epoca fascista e ancora in vigore, si può trovare, al suo art. 544, una causa speciale di estinzione del reato:

Per i delitti preveduti dal capo primo e dall’articolo 530, il matrimonio, che l’autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.

Si scopre quindi che anche l’Italia prevedeva il matrimonio riparatore, nato dalla necessità di salvare “l’onore della famiglia” (si veda l’art. 587 sui delitti d’onore), perché la violenza sessuale non era considerata come un reato contro la persona, ma contro la morale. L’articolo 544 c.p. venne abrogato solamente nel 1981 con la legge n°442. Questo cambiamento non fu però immediato e rappresenta il frutto di una scelta coraggiosa fatta per la  prima volta da una ragazza siciliana, Franca Viola. Nel 1965, dopo aver rotto il fidanzamento con il figlio di un boss mafioso locale, Franca venne rapita, stuprata e tenuta segregata per una settimana. Egli, non accettando la rottura del fidanzamento, sperava che i genitori della ragazza la costringessero a un matrimonio riparatore. La ragazza, sfidando i pregiudizi e con il sostegno dei genitori, si rifiutò di accettare quanto prevedeva l’art. 544 c.p. e l’ex fidanzato venne così condannato per violenza sessuale. Solamente dopo 16 anni una legge riuscì a cancellare dal nostro Paese la pratica del matrimonio riparatore. Saranno necessari, però, altri 15 anni per un ulteriore passo avanti: solo nel 1996 lo stupro sarà legalmente riconosciuto in Italia non più come reato contro la morale pubblica, ma come reato contro la persona.

La legge turca oggi

Avendo davanti agli occhi la storia dell’Italia (e di altri Paesi ancora), come si può spiegare la proposta di legge fatta dal partito di Erdoğan? Perché ora e cosa comporterebbe? Prima di tutto questa proposta avrebbe potuto rappresentare un significativo e triste passo indietro nella tutela dei diritti umani, soprattuto delle giovani donne, le quali avrebbero rischiato un doppio martirio (lo stupro e un matrimonio con lo stupratore). Secondo, questa proposta nasce proprio pochi giorni dopo le allarmanti dichiarazioni rilasciate dal Presidente dell’UNICEF Italia Giacomo Guerrera, secondo le quali ci sarebbero oggi nel mondo oltre 700 milioni di donne sposate in età minorile, confermate da informazioni simili di Human Rights Watch, secondo le quali 1 ragazza su 14 nel mondo si è sposata prima dei 15 anni. Si tratta di dati preoccupanti che devono obbligare a tenere gli occhi aperti di fronte a proposte come quella fatta in Turchia.

 

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