Dall’8 agosto 2014 si è avviato l’iter di revisione costituzionale con il ddl Boschi caldeggiato dal Governo Renzi. Dopo 4 votazioni con maggioranza semplice e una definitiva da parte del Senato, il 12 aprile è avvenuta l’approvazione finale della Camera dei Deputati con 361 voti favorevoli e 7 contrari. Entro luglio 2016 potrà essere richiesto il referendum confermativo di cui all’art. 138 della Costituzione, da svolgersi entro ottobre 2016. Il 50% dei voti validi senza quorum di partecipanti deciderà le sorti della riforma costituzionale: se accolta, sarà promulgata dal Capo dello Stato e pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
“Godiamoci il momento, è un risultato storico dopo trent’anni di lavoro” afferma il ministro delle Riforme Maria Elena Boschi che su Twitter digita #lavoltabuona.
Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi parla di “giornata storica per l’Italia”, dopo aver definito mesi fa “la madre di tutte le riforme” il ddl con cui ha detto più volte di giocarsi tutto. In un’intervista a Repubblica Tv ha confermato che se la riforma non passasse con il referendum si ritirerebbe dalla politica.
Ma cosa prevede esattamente il disegno di riforma costituzionale approvato in Parlamento? Una quarantina di articoli della Carta Fondamentale sono oggetto di revisione (su un totale di 139), e in particolare sono modificati nella II parte della Costituzione il titolo I, II, V e VI. Di seguito i contenuti, le conseguenze e le criticità della riforma costituzionale punto per punto.
RIFORMA DEL SENATO
Cuore della riforma costituzionale è il Senato, diminuito numericamente (da 315 a 100 senatori) e privato di caratteristiche tali da renderlo un “doppione” della Camera dei Deputati come il rapporto fiduciario con il Governo, con l’obiettivo dello stop al bicameralismo perfetto e alle cosiddette “navette”. Questo non del tutto: la funzione legislativa è ancora esercitata collettivamente dalle camere in materie di rilevante importanza come revisione costituzionale, leggi costituzionali, referendum popolari, organi e leggi elettorali regionali, mentre la produzione delle altre leggi spetta alla Camera dei Deputati.
Il Senato ha la prerogativa, oltre che di legiferare nell’ambito delle autonomie territoriali, di monitorare la pubblica amministrazione, le leggi dell’Unione Europea e la produzione legislativa della Camera dei Deputati visionando e proponendo modifiche entro un termine di 10, 15 o 30 giorni a seconda dei casi. La Camera può conformarsi o meno ad esse, tranne quando serve la maggioranza assoluta per respingerle. Il Senato può votare anche la legge di bilancio e proporre modifiche, ma l’ultima parola spetta alla Camera.
Privato delle attuali caratteristiche, il Senato diventa un organo di rappresentanza delle “istituzioni territoriali”: 95 senatori sono eletti dai Consigli Regionali che scelgono un sindaco nella stessa Regione e individuano i restanti parlamentari al loro interno. A ciascuna Regione spettano come minimo 2 senatori e i seggi restanti sono ripartiti proporzionalmente tra le Regioni in base al loro peso demografico.
Per risolvere il problema della legittimazione popolare del Senato, come richiesto da una minoranza del PD, è previsto che i cittadini alle elezioni regionali esprimano la preferenza per i consiglieri che desidererebbero come senatori, rispetto alla quale si dovrà conformare la scelta del Consiglio Regionale.
Gli altri 5 senatori sono nominati dal Presidente della Repubblica tra coloro che “hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario”: hanno un mandato di 7 anni e non sono rieleggibili.
I senatori, mentre adempiono alle loro funzioni in Senato, conservano il proprio lavoro in Regione o in Comune, svolgendoli in contemporanea; non hanno uno stipendio aggiuntivo, ma sono dotati di immunità. Il mandato parlamentare coincide con quello presso gli organi degli enti territoriali.
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, senza più la presenza dei delegati regionali in quanto il Senato rappresenta le istituzioni territoriali. Cambia il quorum della votazione: nei primi tre scrutini sono i 2/3 dei componenti del Parlamento, dal quarto ne sono richiesti i 3/5, dal settimo in poi i 3/5 invece dei presenti. Le elezioni sono indette dal Presidente del Senato, mentre la sua supplenza spetta al Presidente della Camera dei Deputati – mentre oggi è di competenza del Presidente del Senato.
TITOLO V, STATO E REGIONI
Modificando l’art. 117 è introdotta la legislazione esclusiva statale, con una nuova divisione della potestà legislativa e regolamentare tra Stato e Regioni.
Allo Stato sono attribuite materie quali la finanza pubblica, il sistema tributario, la tutela della salute, le politiche sociali, il commercio con l’estero, la tutela dei beni culturali e paesaggistici, l’ambiente, la protezione civile, l’energia, le infrastrutture di interesse nazionale e disposizioni generali sull’istruzione scolastica e universitaria, sulla ricerca, sulle attività culturali, sul turismo e sul governo del territorio; alle Regioni la tutela delle minoranze linguistiche, la pianificazione del territorio e la mobilità, le infrastrutture, i servizi sanitari e sociali, lo sviluppo economico con le imprese e la formazione professionale, le attività e i beni culturali, l’ambiente, il paesaggio, il turismo e ogni materia di non espressa competenza statale.
Con la reintroduzione della “clausola di supremazia”, la legge statale, su proposta del Governo, può intervenire nelle materie non riservate alla legislazione esclusiva, se lo richiede la tutela dell’unità giuridica o economica del Paese, ovvero l’interesse nazionale.
Con la modifica dell’art. 116 sul “regionalismo differenziato”, si ridefinisce l’attribuzione di particolari forme di autonomia alle regioni ordinarie con riferimento alla competenza statale, sotto la condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio regionale, con una legge approvata da entrambe le Camere senza richiedere più la maggioranza assoluta dei componenti. Le modifiche introdotte non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome fino all’adeguamento degli statuti, salvo disposizioni con riferimento all’art. 116 della Costituzione.
INIZIATIVA POPOLARE DELLE LEGGI E REFERENDUM
Sale a 150.000 il numero di firme necessario per l’iniziativa popolare delle leggi (ora è 50.000) e sono i regolamenti parlamentari a garantire la discussione e la deliberazione di tali proposte.
Per quanto riguarda il quorum dei referendum abrogativi, la votazione è valida se è andato alle urne il 50% + 1 degli aventi diritto al voto oppure – questa è la novità rispetto ad oggi – la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei Deputati se la proposta referendaria è avanzata da 800.000 elettori.
La riforma prevede anche l’introduzione di referendum propositivi e di indirizzo, finora assenti in Italia, i cui modi e forme saranno stabiliti dalla legge costituzionale.
ELEZIONE DEI MEMBRI DELLA CORTE COSTITUZIONALE E GIUDIZIO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA’
I membri della Corte Costituzionale ora sono nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dalle supreme magistrature ordinarie ed amministrative e per un terzo dal Parlamento in seduta comune. Con la riforma dell’art. 135 invece 3 sono eletti dalla Camera dei Deputati, 2 dal Senato mentre nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, 16 cittadini sorteggiati da un elenco con i requisiti di eleggibilità a deputato e non più a senatore.
La Corte Costituzionale potrà, in 30 giorni, pronunciarsi in via preventiva sulla legittimità costituzionale delle leggi per l’elezione dei membri della Camera dei Deputati o del Senato prima della promulgazione, su ricorso motivato di 1/4 della Camera o 1/3 del Senato entro 10 giorni dall’approvazione. Fino al giudizio della Corte la promulgazione della legge è sospesa e se è dichiarata incostituzionale non ha luogo.
ABOLIZIONE DELLE PROVINCE E DEL CNEL
La riforma prevede la cancellazione delle Province dalla Carta Fondamentale, eliminandone così la qualifica costituzionale: un primo passo verso l’abolizione definitiva di tali enti territoriali. Con l’abrogazione dell’art. 99 della Costituzione succede lo stesso con il CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro), organo costituzionale di consulenza i cui dipendenti saranno ricollocati.
CRITICITA’ DELLA RIFORMA
Numerose sono le criticità di questa riforma costituzionale, da mesi al centro di un infuocato dibattito non solo tra politici, ma anche tra emeriti costituzionalisti, chi contro e chi pro.
Rispetto al passato, un terzo dei senatori si sobbarcherebbe un doppio lavoro dovendo adempiere contestualmente alle funzioni parlamentari – mica da ridere – e di rappresentanza locale. Considerati anche gli spostamenti dalle Regioni a Roma e viceversa e i tempi stretti per lo svolgimento di alcuni compiti (come le modifiche alle leggi della Camera dei Deputati), ci sarebbe il rischio che questi senatori farebbero male sia il lavoro in Parlamento sia sul territorio. La misura, presa per una riduzione dei costi della politica, andrebbe a scapito della qualità della produzione legislativa e del lavoro dei senatori. E rimanendo ancora numerose le funzioni del Senato, la sua macchina burocratica resterebbe intatta; i soli costi eliminati sarebbero gli emolumenti dei senatori – irrilevanti se comparati al resto. Altra considerazione: spesso l’interesse nazionale è in conflitto con le istanze locali, per cui i nuovi senatori nel dover rappresentare entrambi si troverebbero in notevole difficoltà.
Resterebbe dubbia la modalità elettiva dei membri del Senato, lasciata alla legge: come conciliare l’elezione di secondo grado ad opera dei Consigli Regionali con la conformità alle scelte espresse dagli elettori al rinnovo dei medesimi? E se sono così pochi i senatori eletti per Regione, quale sarebbe la proporzionalità rispecchiata? Sarebbe solo formale, in favore dei partiti più grandi, e di conseguenza vi sarebbe un effetto semplificativo molto accentuato e distorsivo dell’effettiva realtà politica. Tale Senato rischierebbe così di articolarsi per appartenenza politica e non regionale.
Non essendo chiara la ripartizione delle competenze tra le due camere o tra lo Stato e le Regioni, si aprirebbe la strada a ulteriori contenziosi tra loro – come già succede tra Stato e Regioni. Già di per sé è labile il confine tra una competenza e l’altra, elencandole per ciascun organo non si andrebbe lontano: come stabilire ad esempio cosa è salute e cosa è protezione civile? E in tema di collaborazione tra Stato e Regioni, la nuova sede delle intese, il Senato rappresentante delle istituzioni territoriali, si sovrapporrebbe all’attuale sistema delle conferenze, sede della cooperazione tra l’esecutivo dello Stato, il Governo, e delle Regioni, le Giunte Regionali, che non andrebbe abrogato.
Il disegno della riforma inoltre non è esente da ulteriori “pasticci”: in un Senato delle autonomie “territoriali” cosa c’entrerebbero i senatori a vita e quelli nominati dal Presidente della Repubblica “per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario”? E per quanto concerne la tecnica legislativa e lo stile del nuovo testo, vi sono fin troppi rimandi ad altri articoli, quando la Carta Fondamentale dovrebbe essere di scorrevole lettura e fruibile da ciascuno.
Un ulteriore rischio sarebbe legato alla formulazione del quesito referendario costituzionale. Come accaduto in diverse occasioni, potrebbe avere un contenuto disomogeneo, con conseguente lesione al diritto di voto di cui all’art. 48. Molteplici argomenti sarebbero concentrati in un’unica domanda, senza lasciare al cittadino la possibilità di operare una scelta libera: in parole povere, se bisogna scegliere se volere o meno “A e B”, ma si è d’accordo solo con A o solo con B, o si prende tutto il pacchetto oppure vi si rinuncia.
Da molti è stato obiettato al Governo che sia un azzardo istituzionale la revisione costituzionale, essendo fondata la sua elezione su una legge elettorale, il “Porcellum”, dichiarata incostituzionale con la sent. 1/2014 della Corte Costituzionale.
Infine, è grave la presa di posizione assunta dal Governo e dal Presidente del Consiglio sul referendum costituzionale di questo autunno. Un tema importante come la modifica della Carta Fondamentale dovrebbe restare estraneo a ogni valutazione politica e apprezzamento mandatario e, soprattutto, non dare adito a un plebiscito sulla persona, come invece rischia di accadere.
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