La Costituzione e il principio di uguaglianza

Troppe volte nella storia i diritti sono rimasti lettera morta. Dalla Rivoluzione Francese in poi concetti come uguaglianza o libertà sono entrati a far parte del lessico giuridico in un’accezione positiva, fiduciosa e, a tratti, progressista. Ma, nonostante le vicende storiche che hanno portato alla nascita dello Stato di Diritto, solamente dopo il disastro della Seconda guerra mondiale gli Stati hanno cercato di rendere effettivi questi principi. Così nasce anche l’articolo 3 della Costituzione Italiana, che riconosce il principio di uguaglianza.

Già lo Statuto Albertino, cioè la costituzione concessa nel 1848 da re Carlo Alberto di Savoia al Regno di Sardegna e in seguito estesa al Regno d’Italia, all’art. 24 prevedeva un principio simile, stabilendo che “Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici e sono ammessibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi”. Ma allora dove si trova la grande innovazione portata dalla Costituzione entrata in vigore nel 1948?

Per poter rispondere a questa domanda efficacemente occorre evidenziare, innanzitutto, la profonda diversità che intercorre tra le due Carte fondamentali. Infatti, se lo Statuto Albertino viene definito una costituzione flessibile, cioè che può essere modificata o integrata da leggi ordinarie, al contrario la Costituzione repubblicana è una carta rigida: questo significa che quanto vi è sancito è immutabile, ad esempio per quanto riguarda la prima parte sui principi fondamentali, oppure modificabile solo attraverso un ben definito e complesso processo di revisione costituzionale. In questo modo la Costituzione postbellica non è semplicemente un documento in cui si affermano propositi e principi da attuare in futuro o da modificare a seconda dell’esigenza politica del momento, bensì si tratta di una Carta direttamente applicabile, che non può essere svuotata di contenuto, in grado di illuminare il cammino della legislazione futura, sancendo diritti immutabili che richiedono una successiva esaustiva disciplina normativa.

L’art. 3 della Carta, inoltre, si divide in due commi, riconoscendo sia il principio di uguaglianza formale che quello di uguaglianza sostanziale. Si compie, quindi, un passo ulteriore rispetto alla costituzione precedente, in quanto il diritto, così scomposto, viene riconosciuto nella sua totalità. Il passaggio dal modello dello stato di diritto di matrice liberale ottocentesca allo stato sociale viene reso evidente proprio esplicitando il dovere dello Stato di rendere effettivo quanto proclamato: la semplice dichiarazione dei diritti, un elenco più o meno corposo, rischia, infatti, di non essere altro che una somma di nobili intenti che non ha effetti sulla realtà giornaliera.

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni, di condizioni personali e sociali.” Il principio di uguaglianza formale consiste, cioè, nell’affermazione dell’uguaglianza in ogni aspetto della vita dell’individuo, senza che motivi come la religione, la lingua o le opinioni possano essere terreno fertile per discriminazione. Si tratta di un’affermazione profonda, che tutela i cittadini e segna una netta distanza con quanto vissuto e stabilito durante il periodo fascista.

“E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” Il secondo comma dell’art.3 stabilisce, invece, il principio di uguaglianza sostanziale, il dovere dello Stato di rimuovere ogni impedimento al compimento dell’uguaglianza. Questo è il nodo centrale del costituzionalismo figlio del fallimento della normativa precedente: non basta enunciare diritti e principi, occorre farsi carico di quanto necessario affinché tali parole escano dalla Carta e prendano realmente forma nella società.

Lungi dall’essere definitivamente compiuto, il proposito costituzionale dell’uguaglianza di tutti i cittadini vive proprio grazie all’aspetto sostanziale, che responsabilizza lo Stato, e gli stessi cittadini, affidando il compito di rendere effettiva e concreta l’uguaglianza. Il percorso repubblicano deve seguire la traccia costituzionale, aderirvi e concretizzarla, facendo sì che orribili discriminazioni non vedano mai più la luce.

Il lavoro per attuare ogni diritto contenuto nella nostra Costituzione, così come pure quelli richiamati nelle Dichiarazioni dei Diritti Umani di matrice europea o internazionale, sarà ancora lungo e forse non finirà mai. Cancellare ciò che è iniquo e bilanciare diritti e interessi opposti tra loro è un’impresa ardua, ma la Costituzione in Italia ha segnato un importante, fondamentale e imperituro cambio di rotta, tracciando in poche righe un modello da seguire, uno scudo che ci protegge da quanto di più abbietto e disumano l’uomo possa compiere. Ha consacrato valori da difendere sempre e non abbandonare mai.

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